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TARI E RIFIUTI SPECIALI

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Messaggio  Martina 83 Mar 23 Set 2014 - 4:20

Buongiorno,
l'art.1 commi 649 e 661 della Legge di stabilità 147/2013, in seguito a modifiche apportate dall'art.2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale 16/2014 prevede che il tributo non è dovuto per quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Una ditta ha presentato richiesta di esonero totale dal pagamento Tari allegando copie dei formulari e delle fatture dalla stessa pagate, comunicando di smaltire totalmente i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio.
Alla luce della normativa sopra riportata, è corretto quindi esonerarla totalmente anche per le metrature degli uffici?

Grazie
Martina 83
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TARI E RIFIUTI SPECIALI Empty Re: TARI E RIFIUTI SPECIALI

Messaggio  Roberto79 Mar 23 Set 2014 - 6:59

se ti dimostra che effettivamente non utilizza il servizio fornito dall'Ente, secondo me è esente!
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Messaggio  Hatshepsut Mar 7 Ott 2014 - 14:47

Martina 83 ha scritto:Buongiorno,
l'art.1 commi 649 e 661 della Legge di stabilità 147/2013, in seguito a modifiche apportate dall'art.2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale 16/2014 prevede che il tributo non è dovuto per quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Una ditta ha presentato richiesta di esonero totale dal pagamento Tari allegando copie dei formulari e delle fatture dalla stessa pagate, comunicando di smaltire totalmente i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio.
Alla luce della normativa sopra riportata, è corretto quindi esonerarla totalmente anche per le metrature degli uffici?

Grazie

Chiedo scusa forse non capisco: "i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio" per me non sono rifiuti speciali.
Al più residui della lavorazione (quali?, che CER?) ok potrei escludere; scarti derivanti dal lavoro d'ufficio (quali? che CER?) questi sono urbani non assimilati, né assimilabili, quindi non escludo, semmai concedo riduzione.
Es. studio architettura= parte con tecnigrafi, plotter, ecc = lavorazione = escludo
parte di ufficio amministrativo = urbano = riduco se mi porta FIR di smaltimento in c/proprio
E' corretto?

Hatshepsut

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Messaggio  Carlo Saletta Mer 8 Ott 2014 - 11:12

State mettendo insieme due cose diverse tra loro.

Innanzitutto qualsiasi rifiuto prodotto da una attività diversa dal domestico è uno speciale. Gli speciali assimilabili possono essere assimilati (ma anche no in taluni casi) agli urbani con una delibera in cui il comune deve determinare la qualità (di solito la vecchia tabella 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 - 07 - 84 di cui al fatidico DPR 915/82) e la quantità, ovvero si devono definire i criteri di assimilazione. Tale delibera molto spesso è già contenuta nel regolamento di gestione del servizio.

Il primo è il tema dei rifiuti speciali per i quali ove sono prodotti, se trattasi di superficie ben identificata, la stessa viene tolta. Nei casi in cui la produzione risulti promiscua (assimilati e altri speciali) si usa un meccanismo di riduzione della superficie (dalla classica tabella che dava % di riduzione per tipologia di attività a rapporti sulla produzione specifica).
Le superfici dei luoghi di produzione si tolgono se rientrano in qualche caso di esclusione (produzione di speciali, sede di impianti tecnologici, ecc) altrimenti restano in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
Quindi riassumendo possiamo avere una azineda complessa che ha luoghi in cui si producono solo assimilati (tutta dentro) luoghi in cui si producono solo speciali ( tutti fuori) luoghi promiscui (da calcolare quanto dentro e quanto fuori).

Il secondo, ed è ben altra cosa, è il recupero (oggi riciclo dopo l'ultima modifica, la differenza è sottile ma c'e'), ovvero il cartone che non viene conferito al gestore del servizio, ma ad altro soggetto. L'utenza mi manda il formulario, o altro documento equivalente, ed avrà diritto ad uno sconto, di norma sulla sola quota variabile del tributo.

Uno può anche aver diritto alle tutte e due le situazioni, una pre, all'atto della dichiarazione o tramite sopraluogo, ed agisce sulla superficie da assoggettare, mentre l'altra è post, infatti si conosce a quanto sconto avrai diritto rispetto al 2013, solo nel 2014.

Attenzione a dire che esentate completamente delle utenze, vuol dire che tutti i costi fissi ed anche una parte dei costi variabili vanno a gravare solo sui pochi che rimarranno dentro, ovvero i domestici.

Serve un grande equilibrio per garantire equità, ma il servizio è attivo per tutti, pensate allo spazzamento o ad altri servizi generali.



Carlo Saletta

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