Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/TARI E RIFIUTI SPECIALI
4 partecipanti
TARI E RIFIUTI SPECIALI
Buongiorno,
l'art.1 commi 649 e 661 della Legge di stabilità 147/2013, in seguito a modifiche apportate dall'art.2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale 16/2014 prevede che il tributo non è dovuto per quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Una ditta ha presentato richiesta di esonero totale dal pagamento Tari allegando copie dei formulari e delle fatture dalla stessa pagate, comunicando di smaltire totalmente i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio.
Alla luce della normativa sopra riportata, è corretto quindi esonerarla totalmente anche per le metrature degli uffici?
Grazie
l'art.1 commi 649 e 661 della Legge di stabilità 147/2013, in seguito a modifiche apportate dall'art.2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale 16/2014 prevede che il tributo non è dovuto per quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Una ditta ha presentato richiesta di esonero totale dal pagamento Tari allegando copie dei formulari e delle fatture dalla stessa pagate, comunicando di smaltire totalmente i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio.
Alla luce della normativa sopra riportata, è corretto quindi esonerarla totalmente anche per le metrature degli uffici?
Grazie
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
Re: TARI E RIFIUTI SPECIALI
se ti dimostra che effettivamente non utilizza il servizio fornito dall'Ente, secondo me è esente!
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: TARI E RIFIUTI SPECIALI
Martina 83 ha scritto:Buongiorno,
l'art.1 commi 649 e 661 della Legge di stabilità 147/2013, in seguito a modifiche apportate dall'art.2, comma 1, lettera e) del dl sulla finanza locale 16/2014 prevede che il tributo non è dovuto per quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il tributo non è dovuto neppure per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Una ditta ha presentato richiesta di esonero totale dal pagamento Tari allegando copie dei formulari e delle fatture dalla stessa pagate, comunicando di smaltire totalmente i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio.
Alla luce della normativa sopra riportata, è corretto quindi esonerarla totalmente anche per le metrature degli uffici?
Grazie
Chiedo scusa forse non capisco: "i residui della lavorazione, degli accessori di lavorazione e gli scarti derivanti dal lavoro d'ufficio" per me non sono rifiuti speciali.
Al più residui della lavorazione (quali?, che CER?) ok potrei escludere; scarti derivanti dal lavoro d'ufficio (quali? che CER?) questi sono urbani non assimilati, né assimilabili, quindi non escludo, semmai concedo riduzione.
Es. studio architettura= parte con tecnigrafi, plotter, ecc = lavorazione = escludo
parte di ufficio amministrativo = urbano = riduco se mi porta FIR di smaltimento in c/proprio
E' corretto?
Hatshepsut- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 17.11.12
Re: TARI E RIFIUTI SPECIALI
State mettendo insieme due cose diverse tra loro.
Innanzitutto qualsiasi rifiuto prodotto da una attività diversa dal domestico è uno speciale. Gli speciali assimilabili possono essere assimilati (ma anche no in taluni casi) agli urbani con una delibera in cui il comune deve determinare la qualità (di solito la vecchia tabella 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 - 07 - 84 di cui al fatidico DPR 915/82) e la quantità, ovvero si devono definire i criteri di assimilazione. Tale delibera molto spesso è già contenuta nel regolamento di gestione del servizio.
Il primo è il tema dei rifiuti speciali per i quali ove sono prodotti, se trattasi di superficie ben identificata, la stessa viene tolta. Nei casi in cui la produzione risulti promiscua (assimilati e altri speciali) si usa un meccanismo di riduzione della superficie (dalla classica tabella che dava % di riduzione per tipologia di attività a rapporti sulla produzione specifica).
Le superfici dei luoghi di produzione si tolgono se rientrano in qualche caso di esclusione (produzione di speciali, sede di impianti tecnologici, ecc) altrimenti restano in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
Quindi riassumendo possiamo avere una azineda complessa che ha luoghi in cui si producono solo assimilati (tutta dentro) luoghi in cui si producono solo speciali ( tutti fuori) luoghi promiscui (da calcolare quanto dentro e quanto fuori).
Il secondo, ed è ben altra cosa, è il recupero (oggi riciclo dopo l'ultima modifica, la differenza è sottile ma c'e'), ovvero il cartone che non viene conferito al gestore del servizio, ma ad altro soggetto. L'utenza mi manda il formulario, o altro documento equivalente, ed avrà diritto ad uno sconto, di norma sulla sola quota variabile del tributo.
Uno può anche aver diritto alle tutte e due le situazioni, una pre, all'atto della dichiarazione o tramite sopraluogo, ed agisce sulla superficie da assoggettare, mentre l'altra è post, infatti si conosce a quanto sconto avrai diritto rispetto al 2013, solo nel 2014.
Attenzione a dire che esentate completamente delle utenze, vuol dire che tutti i costi fissi ed anche una parte dei costi variabili vanno a gravare solo sui pochi che rimarranno dentro, ovvero i domestici.
Serve un grande equilibrio per garantire equità, ma il servizio è attivo per tutti, pensate allo spazzamento o ad altri servizi generali.
Innanzitutto qualsiasi rifiuto prodotto da una attività diversa dal domestico è uno speciale. Gli speciali assimilabili possono essere assimilati (ma anche no in taluni casi) agli urbani con una delibera in cui il comune deve determinare la qualità (di solito la vecchia tabella 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 - 07 - 84 di cui al fatidico DPR 915/82) e la quantità, ovvero si devono definire i criteri di assimilazione. Tale delibera molto spesso è già contenuta nel regolamento di gestione del servizio.
Il primo è il tema dei rifiuti speciali per i quali ove sono prodotti, se trattasi di superficie ben identificata, la stessa viene tolta. Nei casi in cui la produzione risulti promiscua (assimilati e altri speciali) si usa un meccanismo di riduzione della superficie (dalla classica tabella che dava % di riduzione per tipologia di attività a rapporti sulla produzione specifica).
Le superfici dei luoghi di produzione si tolgono se rientrano in qualche caso di esclusione (produzione di speciali, sede di impianti tecnologici, ecc) altrimenti restano in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
Quindi riassumendo possiamo avere una azineda complessa che ha luoghi in cui si producono solo assimilati (tutta dentro) luoghi in cui si producono solo speciali ( tutti fuori) luoghi promiscui (da calcolare quanto dentro e quanto fuori).
Il secondo, ed è ben altra cosa, è il recupero (oggi riciclo dopo l'ultima modifica, la differenza è sottile ma c'e'), ovvero il cartone che non viene conferito al gestore del servizio, ma ad altro soggetto. L'utenza mi manda il formulario, o altro documento equivalente, ed avrà diritto ad uno sconto, di norma sulla sola quota variabile del tributo.
Uno può anche aver diritto alle tutte e due le situazioni, una pre, all'atto della dichiarazione o tramite sopraluogo, ed agisce sulla superficie da assoggettare, mentre l'altra è post, infatti si conosce a quanto sconto avrai diritto rispetto al 2013, solo nel 2014.
Attenzione a dire che esentate completamente delle utenze, vuol dire che tutti i costi fissi ed anche una parte dei costi variabili vanno a gravare solo sui pochi che rimarranno dentro, ovvero i domestici.
Serve un grande equilibrio per garantire equità, ma il servizio è attivo per tutti, pensate allo spazzamento o ad altri servizi generali.
Carlo Saletta- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 65
Località : Mantova
Argomenti simili
» DA TARES A TARI ... PROBLEMA PRINCIPALE RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI ASSIMILATI
» TARI RIFIUTI SPECIALI
» TARI e rebus sulla tassazione dei rifiuti speciali
» TARI RIFIUTI SPECIALI
» TARI e rebus sulla tassazione dei rifiuti speciali
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin