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http://www.irpef.info/Una curiosita' sul turn over piccoli enti !
Una curiosita' sul turn over piccoli enti !
il 27.11.2010 scrissi a riguardo :
"Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo con la Delibera n. 52/2010/CONTR. del 14.11.2010.
In riferimento alle varie interpretazioni date nel tempo sul turn over dei piccoli Comuni ,smentendo molti illustri commentatori della norma , conclude che "L’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), deve essere intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi successivamente all’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2007), anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione."
Letteralmente estraggo dalla delibera " il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione"
La Corte motiva "Va considerato al riguardo che gli enti, ai quali la norma in esame si riferisce, sono di esigue dimensioni e di conseguenza hanno organici molto ridotti per cui la mancata assunzione anche di una sola unità di personale può avere notevoli ricadute nell’organizzazione, in questo modo la norma che impone il limite potrebbe rilevarsi effettivamente lesiva dell’autonomia organizzativa dell’ente "
E cosi' e' posta la parola fine alla querelle turn over 1 a 1 o 1 a 5 essendo chiaro che il limite 20% non si applica agli enti sotto i 5000.(..ma non solo,.. hanno un turn over allargato)
Bene tale deliberazione a sezioni unite" nel deliberato dispone inoltre :
Dispone che copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, alle Sezioni regionali di controllo.
Ora La Corte Piemonte con Delibera n. 90/2010/SRCPIE/PAR in risposta ad un Comune ribadisce la sua posizione affermando l'esatto contrario di quanto deliberato dalle sezioni unite della Corte.
La deliberazione in questione e' del 24.11.2010 per cui i casi possono essere due:
1) Ogni Corte decide a modo suo anche in presenza di delibera a sezioni unite per cui in Piemonte gli enti sotto i 5000 assumono nel limite del 20% e nel resto dell'Italia senza questo limite !
2) A quella data non era ancora giunta o trasmessa la deliberazione a sezioni unite del 14.11.2010 !
Che dite ?
"Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo con la Delibera n. 52/2010/CONTR. del 14.11.2010.
In riferimento alle varie interpretazioni date nel tempo sul turn over dei piccoli Comuni ,smentendo molti illustri commentatori della norma , conclude che "L’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), deve essere intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi successivamente all’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2007), anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione."
Letteralmente estraggo dalla delibera " il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione"
La Corte motiva "Va considerato al riguardo che gli enti, ai quali la norma in esame si riferisce, sono di esigue dimensioni e di conseguenza hanno organici molto ridotti per cui la mancata assunzione anche di una sola unità di personale può avere notevoli ricadute nell’organizzazione, in questo modo la norma che impone il limite potrebbe rilevarsi effettivamente lesiva dell’autonomia organizzativa dell’ente "
E cosi' e' posta la parola fine alla querelle turn over 1 a 1 o 1 a 5 essendo chiaro che il limite 20% non si applica agli enti sotto i 5000.(..ma non solo,.. hanno un turn over allargato)
Bene tale deliberazione a sezioni unite" nel deliberato dispone inoltre :
Dispone che copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, alle Sezioni regionali di controllo.
Ora La Corte Piemonte con Delibera n. 90/2010/SRCPIE/PAR in risposta ad un Comune ribadisce la sua posizione affermando l'esatto contrario di quanto deliberato dalle sezioni unite della Corte.
La deliberazione in questione e' del 24.11.2010 per cui i casi possono essere due:
1) Ogni Corte decide a modo suo anche in presenza di delibera a sezioni unite per cui in Piemonte gli enti sotto i 5000 assumono nel limite del 20% e nel resto dell'Italia senza questo limite !
2) A quella data non era ancora giunta o trasmessa la deliberazione a sezioni unite del 14.11.2010 !
Che dite ?
Cosa ne pensa l'ANCI
Si rende noto agli Enti che il comma 118 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011) ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti locali recato dal comma 7 dell'articolo 76 del DL N.112/2008, convertito dalla legge N. 133/2008. Come noto, tale disposizione, come sostituita
dall'art. 14, c. 9 del D.L. n.78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo
unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale
è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga
al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale
previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n.42.
Fonte ANCI
dall'art. 14, c. 9 del D.L. n.78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo
unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale
è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga
al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale
previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n.42.
Fonte ANCI
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