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Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica

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Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica Empty Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica

Messaggio  Paolo Gros Ven 20 Mag 2011 - 0:36

In riferimento alla nota disputa ex Ages /Aran-Rgs -Funzione pubblica sul fatto che l'aumento posizione segretari vada calcolato sulla posizione teorica ( senza galleggiamento) o su quella retribuita con galleggiamento opterei per questa soluzione :

la maggiorazione ex comma 4 deve essere calcolata (come stabilito dal contratto integrativo del 22.12.2003) sulla “retribuzione di posizione in godimento” (costituita dalla quota fissa ex comma 3, come eventualmente modificata dall’applicazione del galleggiamento ex comma 5 dello stesso articolo), mentre il galleggiamento (avente finalità perequative) deve essere riconosciuto a prescindere dall’eventuale ed aggiuntiva maggiorazione della retribuzione di posizione ex comma 4, che ha finalità totalmente differenti (di remunerazione delle “funzioni particolari ed aggiuntive” svolte dal segretario).

Mi piacerebbe conoscere il parere dei colleghi a riguardo .
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Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica Empty Galleggiamento e posizione

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Mag 2011 - 4:13

Dal sito Segretarientilocali:

"Una importante sentenza del Giudice del Lavoro di Mantova, che allego, in ordine alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali e alla rappresentatività sindacale.
Con la sentenza allegata, il Giudice, facendo seguito alle precedenti pronunce favorevoli dei colleghi di Pistoia(2), La Spezia, Rimini e L'Aquila e contrariamente alla tesi dell'ARAN, ha affermato che il galleggiamento si applica non tenendo conto dell'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione percepita e ha sancito, facendo seguito ad una precedente pronuncia favorevole del Giudice del Lavoro di Lecco, poi confermata in appello dal Tribunale di Milano, che l'indennità di risultato spetta dalla data di decorrenza del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001 e quindi dal 01.01.1998.
Con la stessa sentenza, probabilmente la prima in Italia sulla questione, il Giudice ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune, in ordine alla restituzione di somme percepite per la fruizione di permessi sindacali, riconoscendo in capo all'UNSCP, contrariamente a quanto sostenuto dall'ARAN, la piena rappresentatività sindacale.
Roberto Nobile"
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Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica Empty Re: Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica

Messaggio  francodan Mar 24 Mag 2011 - 7:58

una sentenza che evidenzia rapporti ampiamente conflittuali tra le parti,originati in parte da un contratto ,quale quello dei segretari,che lascia ampio spazio ad interpretazioni che spesso sfociano in battaglie giudiziarie.....
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Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica Empty Re: Il galleggiamento e l'aumento posizione segretari - La problematica

Messaggio  Daredevil Mar 24 Mag 2011 - 8:42

Paolo Gros ha scritto:In riferimento alla nota disputa ex Ages /Aran-Rgs -Funzione pubblica sul fatto che l'aumento posizione segretari vada calcolato sulla posizione teorica ( senza galleggiamento) o su quella retribuita con galleggiamento opterei per questa soluzione :

la maggiorazione ex comma 4 deve essere calcolata (come stabilito dal contratto integrativo del 22.12.2003) sulla “retribuzione di posizione in godimento” (costituita dalla quota fissa ex comma 3, come eventualmente modificata dall’applicazione del galleggiamento ex comma 5 dello stesso articolo), mentre il galleggiamento (avente finalità perequative) deve essere riconosciuto a prescindere dall’eventuale ed aggiuntiva maggiorazione della retribuzione di posizione ex comma 4, che ha finalità totalmente differenti (di remunerazione delle “funzioni particolari ed aggiuntive” svolte dal segretario).

Mi piacerebbe conoscere il parere dei colleghi a riguardo .


La posizione giurisprudenziale è più favorevole al segretario.
Il ragionamento trae origine dal fatto che la norma contrattuale sul punto non è univoca, anzi oserei dire oscura.
La ragioneria dello Stato ne ha fatto una battaglia, ma se andiamo a rileggere la norma è proprio nel senso indicato dai giudici che si sono pronunciati.
E' una norma che andava specificata meglio in sede contrattuale. Anzi credo che se non si fosse perso tempo nel 2008, andava rimodulata la misura della indennità di posizione.
Con il nuovo contratto anzi si complicano le cose.

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Messaggio  pietro lorè Mar 18 Ott 2011 - 2:29

ITALIA OGGI del 18 ottobre 2011 - pagina 26
"Stipendi dei segretari, galleggiamento limitato"

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Messaggio  francodan Mar 18 Ott 2011 - 4:51

il disegno di legge di stabilità adottata dal cdm il 14 10 2011 prevede apposita norma al riguardo che dovrebbe risolvere la questione interpretativa
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Messaggio  novità Mar 18 Ott 2011 - 6:03

cosa si intende per retribuzione di posizione in godimento e come si calcola il galleggiamento, cioè cifre alla mano
se la retribuzione di posizione di un segretario fascia C è di 305,51 euro quando si calcola il galleggiamento?'
grazie mille in anticipo a chi mi chiarisce ciaoo.


Ps: quale articolo del d.l ti riferisci

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Messaggio  Paolo Gros Mar 18 Ott 2011 - 6:08

E' molto semplice ovvero :
Segretario fascia C - posizione base annua € 9.296,22 ( vecchi 18.000.000 di lire )

se nell'ente in cui e' titolare nessun responsabile supera la posizione di 9.296,22 il segretario prendera' la posizione base.
Se invece nell'ente un funzionario titolare di po prende una posizione di € 12.911,42 ( la massima ) occorre adeguare anche la posizione del segretario il quale avra'

posizione base € 9.296,22
galleggiamento € 3.615,20 ( pari a 12.911,42 - 9.296,22)

In tal modo il segretario avra' la posizione allineata alla piu' elevata delle po ovvero ad € 3.615,20.

naturalmente allo stesso modo per importi intermedi.

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Messaggio  francodan Mar 18 Ott 2011 - 8:24

è il progetto di legge stabilità (cioè la finanziaria)adottato dal cdm il 14 10 2011 art 32 ...che andrà poi approvato definitivamente dal parlamento
tale articolo dice che il mecccanismo di allineamento stpendiale previsto dall'art 41 comma 5 ccnl 2001 per il quadriennio 1998 2001 e per il biennio 1998 1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa ivi compresa la maggiorazione di cui al comma 4 .
a far data dell'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art 41 comma 5 ccnl 2001 diversamente conteggiate ,anche se riferite a periodi trascorsi.E' salva l'esecuzione di giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge
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Messaggio  giacco71 Gio 20 Ott 2011 - 12:04

"a far data dell'entrata in vigore della presente norma è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'art 41 comma 5 ccnl 2001 diversamente conteggiate ,anche se riferite a periodi trascorsi.E' salva l'esecuzione di giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge"
questo in pratica cosa significa: che le somme corrisposte precedentemente sono "salve" oppure si dovrà procedere, se possibile, al recupero delle differenze?
Grazie

giacco71

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Messaggio  Paolo Gros Gio 20 Ott 2011 - 23:14

"E' salva l'esecuzione di giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge" vuol significare che sentenze dei giudici del lavoro ( giudicati ) anche se contrari alla norma come novellata sono fatti salvi .
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Messaggio  francodan Ven 21 Ott 2011 - 4:04

pronta risposta dell'unione segretari sul disegno stabilità e articolo citato (gradiremmo adeguate e tempestive prese di posizione sulle problematiche dell'articolo 16 gestioni associate e similia...)



I Segretari Comunali e Provinciali denunciano con forza e con sdegno una inaccettabile norma, contenuta nel d.d.l. di stabilità per l’anno 2012.
Il comma 32 dell’articolo 4, in spregio a qualunque elementare diritto, modifica in peggio il Contratto Collettivo vigente per i Segretari, prevedendo una diminuzione del trattamento della retribuzione di posizione per la parte relativa all’allineamento con quello dei dirigenti.
Si vuole intervenire con legge sui trattamenti economici attribuiti dai Contratti Collettivi! E in senso peggiorativo!
La vicenda, con la massima sintesi, è la seguente:
-
in materia di retribuzione di posizione, il Contratto Collettivo definisce gli importi per i Segretari; il Contratto stesso prevede che nei singoli enti tali importi siano comunque allineati agli eventuali maggiori importi in godimento ai dirigenti (com’è logico che sia, atteso il ruolo di coordinamento del Segretario), ed aumentati qualora si affidino ai Segretari funzioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste dalla legge;
-
sulle modalità per applicare questi istituti sono sorti contrasti interpretativi; per risolvere tali contrasti l’Unione dei Segretari e le altre OO.SS. hanno più volte richiesto una seduta di interpretazione autentica all’Aran, che è stata sempre rifiutata;
-
la mancata interpretazione autentica ha portato ad un elevato contenzioso dinnanzi al giudice del lavoro, il quale contenzioso si sta risolvendo in modo pressoché unanime in favore dei Segretari e dell’interpretazione delle OO.SS.
Ora, dopo che si è rifiutato di risolvere in interpretazione autentica i contrasti, e dopo che la giurisprudenza ha fornito con chiarezza l’interpretazione corretta del Contratto Collettivo, si pretende di modificare, unilateralmente e con legge (!), un Contratto Collettivo pienamente vigente, e per giunta in vigore da più di 10 anni? Per negare e riformare in peggio il trattamento definito dal Contratto e confermato dalla giurisprudenza del lavoro?
La norma è inaccettabile, e ne chiediamo il ritiro.
Ovviamente sono in questione somme risibili nell’economia del Bilancio dello Stato. Quanto ai Bilanci degli Enti Locali, la retribuzione dei Segretari consegue totalmente dalla autonome scelte organizzative degli enti stessi.
Siamo convinti che la norma non provenga dalla volontà politica né del Ministro della Funzione Pubblica, né di quello dell’Economia, e tanto meno delle Autonomie Locali. Non si comprenderebbe, infatti, come Governo e Parlamento, con i problemi che ha il Paese, possano impiegare il proprio tempo a risolvere con legge dello Stato (addirittura la legge di stabilità!) una
normalissima questione di interpretazione di un Contratto Collettivo, imponendo per giunta proprio la disciplina riconosciuta erronea dalla giurisprudenza.
La norma è anche chiarissimamente incostituzionale, essendo dalla legge rimessa esclusivamente ai Contratti Collettivi la definizione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici.
La categoria dei Segretari è piccola, in termini numerici, ma importante, ed ha una storia, una sua dignità, che non è lecito offendere in tali modi e con simile ingiustizia.
Col senso di responsabilità che da sempre contraddistingue l’Unione, ci dichiariamo disponibili ad sederci al tavolo delle trattative per una ragionevole, seppure tardiva, interpretazione autentica.
Chiediamo però al Governo l’immediato stralcio della norma.
Chiediamo a tutti i Parlamentari di esprimersi a favore dello stralcio della norma
e di presentare proposte di emendamento in tal senso

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